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La Legge 24 febbraio 1992, n. 225:

Nonostante sia, come d’altronde tutto, suscettibile di miglioramenti la legge 24 febbraio 1992 n. 225 costituisce una pietra miliare nella storia della Protezione civile italiana. Sarà forse utile esaminare velocemente il contenuto dei singoli articoli e commentare, anche se brevemente, quelli più significativi, tenendo conto che alcune disposizioni sono state sostanzialmente modificate a seguito dell’attuazione del cosiddetto decentramento amministrativo (D.L.vo 112/98 e D.L.vo 300/99 e poi ancora L.401/01).

Il Decreto del Presidente della Repubblica 194/2001:

Il lungo cammino percorso dal volontariato per essere inserito a pieno titolo e con pari dignità rispetto alle altre componenti del sistema protezione civile giunge a definizione, oltre che come detto prima con l’inserimento nella legge 225/92.
A seguito del trasferimento di funzioni disposto con il D. L.vo 112 del 31 marzo 1998, che prevede fra l’altro (che le funzioni in materia di volontariato siano ripartite fra stato, Regioni e Comuni è stato pubblicato il D.P.R. 194/2001, che abroga il 613/94 e detta disposizioni in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per quanto attiene alla sfera di competenza statale.
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LA RIFORMA:

Sono passati quasi altri dieci anni e viviamo una nuova stagione di modifica del sistema, che questa volta, non riguarda solo la protezione civile, basti pensare al fatto che è stato modificato anche il titolo V della Costituzione. Da tempo ormai l’esigenza di decentramento, federalismo e sussidiarietà è avvertita in buona parte del paese, ed è stata attuata con i vari provvedimenti definiti per brevità “Bassanini”. Con il Decreto legislativo 112 del 31 marzo 98 vengono definite, suddivise per ambiti di intervento, le attività e le funzioni che in vari campi sono mantenute dallo Stato ed attribuite alle regioni ed alle amministrazioni provinciali
Alla Protezione Civile il D.L.vo 112 del dedica il capo VIII, articoli da 107 a 111. In buona sostanza l’articolo 107 determina quali sono i compiti mantenuti dallo Stato, o, per usare la dizione dell’articolo “hanno rilievo nazionale”; cerchiamo di esaminarli dividendoli per praticità in grandi categorie.
Nella prima vanno comprese le funzioni di indirizzo che sono:
1. l’indirizzo, promozione e coordinamento delle attività di tutto il sistema protezione civile ( amministrazioni dello stato centrali e periferiche, regioni, province, comuni, comunità montane , enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione pubblica e privata);
2. la determinazione dei criteri di massima relativi ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità, ai piani per fronteggiare le emergenze e coordinare le attività di soccorso, all’impiego coordinato delle componenti del sistema protezione civile, alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile;
3. la fissazione delle norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali,
4. gli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione, prevenzione in relazione alle diverse ipotesi di rischio.
C’è da sottolineate che non abbiamo più un indirizzo “monocratico” ma è espressamente previsto che tali funzioni vengano esercitate attraverso intese nella conferenza unificata, e quindi raggiungendo un sostanziale accordo con gli enti principali destinatari di tali indirizzi, quelli cioè che sono chiamati a dare attuazione sul territorio a quanto stabilito.
Nella seconda categoria comprendiamo i compiti che devono essere svolti raggiungendo l’accordo, non con tutte le regioni e gli enti locali, ma solo con quelli interessati, e quindi:
1. deliberazione e revoca dello stato di emergenza;
2. emanazione delle ordinanze per l’attuazione degli interventi di emergenza , per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, e per la ripresa delle normali condizioni di vita;
3. predisposizione dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’art.2, comma 1, lettera c) della L. 225/92.
Restano, nell’ultima categoria, non formalmente soggetti a concertazione preventiva i compiti relativi a:
1. soccorso tecnico urgente, prevenzione e spegnimento degli incendi e spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
2. le esercitazioni periodiche relative ai piani nazionali di emergenza;
3. la promozione di studi sulla previsione e prevenzione dei rischi, naturali ed antropici.
L’art.108 del D.L.vo 112/98, dopo aver in via generale stabilito che sono conferite alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni non espressamente mantenute in capo allo Stato, determina le principali funzioni attribuite alle regioni ed alle province.
Le regioni sono chiamate a svolgere le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza. Inoltre, in emergenza, sono chiamate ad attuare gli interventi necessari per l’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di tipo b), avvalendosi anche del corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il ritorno alle normali condizioni di vita, per lo spegnimento degli incendi boschivi (per la parte non di competenza dello stato), alla dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica. Sono ancora competenza delle regioni gli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato.
Le province sono chiamate a dare attuazione alle attività di previsione e prevenzione, compresa l’adozione dei provvedimenti amministrativi connessi, alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza nell’ipotesi si verifichino eventi di tipo b). Hanno inoltre il compito vigilare sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi del tipo b).
I comuni sono chiamati all’attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi sulla scorta dei programmi e piani regionali, alla predisposizione dei piani di emergenza (anche in forma associata ed integrata, in funzione delle dimensioni dell’ente e della tipologia di rischio, esempio tipico il rischio esondazione), alla predisposizione dei provvedimenti della preparazione all’emergenza, quelli cioè necessari per assicurare il primo soccorso, ed evidentemente a prestarlo, ed attuare i primi interventi urgenti in caso di emergenza, anche tramite le strutture locali di protezione civile, ed all’utilizzo del volontariato di protezione civile
Gli articoli 109,110 e 111 determinano la necessità di provvedere al riordino di alcune strutture di protezione civile, compreso il corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’agenzia nazionale per l’ambiente ed il servizio meteorologico nazionale.

E’ stata pubblicata il 21 novembre 2000, la legge n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, alla quale dovranno essere adeguate le leggi regionali entro un anno dalla pubblicazione. La sostanziale novità dettata dalla norma, per quanto attiene alle strutture del sistema protezione civile, è la forte accelerazione che viene prevista per il coordinamento fra le strutture, che può essere simboleggiata dalla SOUP (sala operativa unificata permanente).
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Il D.L. 353 del 7 settembre 2001 convertito con modificazioni nella L. 401/01:

il 7 settembre 2001 venne emanato,il D.L. 353, che, sostanzialmente, aboliva l’Agenzia Nazionale di Protezione Civile prevista dal D.L.vo 300/99, e riportava compiti e funzioni in capo al Dipartimento della Protezione Civile, pur salvaguardando il trasferimento di competenze previsto dal D.L.vo 112/98.
Le novità più rilevanti sono sostanzialmente nell’
Art. 5. E’ il cuore, per così dire della riforma . Stabilisce quali siano i compiti del Presidente del Consiglio, o del Ministro dell’Interno da lui delegato, e cioè, in sostanza, determinare le politiche di protezione civile, detenere il potere di ordinanza (ricordate l’art. 5 della L.225/92?) e coordinare l’attività di tutte le componenti del sistema protezione civile, dettare, d’intesa con le Regioni, gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione, dei programmi di soccorso ed i piani per le conseguenti misure di emergenza. Vengono inoltre definiti gli organismi di partecipazione che sono:

un comitato paritetico con rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, per quanto riguarda le cosiddette strategie generali;
la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, all’interno della quale siedono fra gli altri, due esperti designati dalle regioni ed un rappresentante del comitato nazionale del volontariato di protezione civile,che ha compiti di consulenza tecnico – scientifica;
il comitato operativo della protezione civile (EMERCOM), all’interno del quale siedono fra gli altri, due esperti designati dalle regioni ed un rappresentante del comitato nazionale del volontariato di protezione civile. EMERCOM assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza ed è quindi un organismo che deve assicurare la rapidità delle decisioni. Ecco perché la legge prevede che coloro che partecipano ai lavori abbiano la piena rappresentanza della propria amministrazione.
Per dare attuazione alle proprie competenze il Presidente del Consiglio si avvale del Dipartimento della Protezione Civile. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile dovrà, secondo le direttive del Presidente del Consiglio, rivolgere a tutte le componenti del sistema protezione civile le indicazioni necessarie per garantire le finalità di coordinamento operativo.
Oltre alle attività fin qui descritte, il Dipartimento dovrà, d’intesa con le regioni e gli enti locali:
promuovere lo svolgimento di esercitazioni, l’informazione alle popolazioni interessate per gli scenari nazionali, e l’attività di formazione in materia di protezione civile;
definire anche sulla base dei piani di emergenza gli interventi e la struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi;
formulare gli indirizzi ed i criteri previsti dall’art. 107 del D.L.vo 112/98 (vedere a pag. 8 e 9).

Una delle sostanziali novità rispetto all’assetto delle competenze esistente fino al momento dell’emanazione della legge è data dal fatto che, relativamente all’attività tecnico operativa per assicurare i primi interventi in caso di eventi di tipo C), il Dipartimento agisce in concorso con le Regioni, e queste si raccordano con i prefetti ed i comitati provinciali di protezione civile, mentre in passato il rapporto diretto era Dipartimento – Prefetture.
Art. 5. BIS. La disposizione di maggior rilievo è quella che prevede che possa essere emanata l’ordinanza ai sensi dell’articolo 5 della L.225/92, anche in occasione di grandi eventi che possano rientrare nella competenza del Dipartimento, ma diversi da quelli per i quali è prevista la dichiarazione dello stato di emergenza. L’esempio classico può essere il Giubileo, che non determina uno stato di emergenza, ma che per le sue caratteristiche richiede l’uso di strumenti giuridici flessibili e rapidi.
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Normativa Regionale:

La legge regionale n. 32/2001, “Sistema regionale di protezione civile”, individua le modalità di partecipazione della Regione Marche e degli enti amministrativi regionale all’organizzazione nazionale della protezione civile, anche mediante la collaborazione ed il concorso delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, nel rispetto della legislazione nazionale.
Al servizio regionale protezione civile e sicurezza locale compete, nel rispetto dell’indirizzo della Giunta Regionale ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:

Previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio;
Coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi, o dall’imminenza del verificarsi, di eventi naturali o connessi con le attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti;
coordinamento per quanto di competenza delle attività di protezione civile e cura dei relativi rapporti con i soggetti e gli organismi interessati;
programmazione della materia e promozione del volontariato;
predisposizione, cura e sistematico aggiornamento di dati ed informazioni rilevanti per gli obiettivi della protezione civile;
gestione della sala operativa in caso di emergenza;
ottimizzazione e funzionamento del Centro funzionale per la meteorologia;
collaborazione con le strutture regionali competenti per la gestione operativa di emergenze conseguenti a calamità naturali ed antropiche. I compiti specifici sono individuati dalle leggi di riferimento che ne definiscono gli strumenti, ne stabiliscono i compiti e ne individuano le risorse. In particolare con la Legge Regionale 11 dicembre 2001 n. 32 (coll. Ixt), il ruolo delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni ha assunto, nella gestione dell’emergenza un’importanza rilevante.
La Regione Marche aveva già “in cantiere” la proposta per la nuova legge regionale adeguata a quanto previsto dal D.L.vo 112/98 e dal DPR. 194/01 quando è stato emanato il D.L.353/01, trasformato nella L.401/01 . Il lavoro congiunto della Commissione consiliare e dei funzionari del servizio protezione civile, ha consentito di modificare “in corsa” la proposta di legge per adeguarla alla nuova normativa. La legge è stata approvata nella seduta del 5 dicembre 2001 dal Consiglio regionale. Ci piace ricordare il fatto che l’approvazione è avvenuta all’unanimità, e che questo è un segno ulteriore del fatto che la protezione civile viene considerata dai più cosa di tutti, o, per usare un termine alla moda bipartisan

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile)

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